Art. 2.
(Minerali, fossili, grotte e ambienti carsici).

      1. Ai fini della presente legge sono considerati minerali i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.
      2. Ai fini della presente legge sono considerati fossili tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvengono nelle rocce. Le grotte e gli ambienti carsici sono altresì considerati patrimonio speleologico.

 

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